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venerdì 19 ottobre 2007

Le leggi sull'immigrazione

Decreto 16 Agosto 2007
Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato "decreto-legge" che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di seguito denominato "Fondo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente "Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato"; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2005 con il quale, oltre a stabilire le linee guida, il formulario per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo a valere sul Fondo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo, le modalita' per la sua eventuale revoca, si provvede ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, cosi' come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; Preso atto della graduatoria predisposta in data 29 dicembre 2006 dalla commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto 28 novembre 2005, inerente i progetti relativi alle categorie ordinarie ed alle categorie vulnerabili di beneficiari presentati dagli enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondoper l'anno 2007; Preso atto che la commissione di valutazione, a seguito delle ulteriori risorse messe a disposizione, per l'anno 2007, dalla Commissione europea a valere sul Fondo europeo per i rifugiati ha provveduto, nella seduta in data 6 luglio 2007, alla ripartizione di dette disponibilita' in favore dei progetti relativi alle categorie vulnerabili secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 28 novembre 2005; Considerato che sulla base della predetta graduatoria e a seguito della ulteriore assegnazione operata, il finanziamento degli enti locali ammessi alla ripartizione delle risorse del Fondo ammonta a complessivi euro 21.676.980,39; Considerato che per l'anno 2007, le risorse del Fondo, a valere sul capitolo 2351.6 dell'unita' previsionale di base 4.1.2.5 del Ministero dell'interno, ammontano a complessivi euro 25.678.171,00 di cui euro 5.160.000,00 quale dotazione annuale di bilancio, euro 17.731.000,00 assegnati per l'anno 2007, ex art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ed euro 2.787.171,00 quale quota del Fondo europeo rifugiati assegnata dalla Commissione europea; Constatato che la disponibilita' attuale del capitolo 2351.6 e' pari ad euro 22.061.347,60 al netto delle risorse riservate al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione del Servizio centrale, di cui al citato art. 1-sexies, comma 4; Rilevato che in data 24 luglio 2007 e' stato richiesto alla Conferenza unificata l'inserimento, ai fini dell'esame, del presente provvedimento, nella seduta del 1° agosto 2007 durante la quale non e' stato, tuttavia, reso il previsto parere; Rilevato che la prossima seduta in calendario della Conferenza medesima e' prevista per la data del 20 settembre 2007 con il conseguente superamento del termine di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Rilevato che gli Enti locali, i quali in base alle graduatorie allegate al presente decreto vengono ammessi al contributo pari all'ottanta per cento del costo di ogni progetto territoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 28 novembre 2005, come modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2007, hanno attivato i servizi di accoglienza fin dal mese di gennaio dell'anno in corso; Considerato che gli enti medesimi, a causa della tardiva erogazione dei contributi, rischiano da un lato di non conseguire gli obiettivi di accoglienza prefissati nei progetti e, dall'altro, di realizzare consistenti economie che incidono negativamente sulla capacita' recettiva dei posti di accoglienza dell'intero Sistema nazionale di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo; Ritenuto che la intempestiva adozione del piano di riparto del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo possa ledere le legittime aspettative degli enti locali limitando le attività dirette alla tutela dei diritti della specifica categoria di beneficiari; Rilevato che l'A.N.C.I. e l'U.P.I., mediante i propri rappresentanti, hanno partecipato ai lavori della commissione di valutazione dei progetti presentati dagli enti locali presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e che, pertanto, anche ai fini del parere da acquisire in Conferenza unificata, con nota del 29 giugno 2007 a firma congiunta hanno espressamente condiviso l'impostazione e i contenuti del presente decreto; Ritenuta, al fine attuativo della tutela del diritto soggettivo all'asilo dei richiedenti, dei rifugiati e dei destinatari di protezione umanitaria, l'urgenza e l'improrogabilita' di procedere alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo fatta, comunque, salva la successiva informativa alla Conferenza unificata in ordine all'avvenuta adozione del decreto:

Decreta:
Articolo unico


Per l'anno finanziario 2007, a valere sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati, profughi e rifugiati - capitolo 2351.6 dello stato di previsione del Ministero dell'interno", sono assegnati i finanziamenti ai servizi di accoglienza, attivati dagli enti locali alla data del 1° gennaio 2007, secondo la capacita' ricettiva e gli importi indicati per ciascun ente nella unita graduatoria che forma parte integrante del presente decreto e che e' riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.
Roma, 16 agosto 2007
Il Ministro: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 269

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